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20 Febbraio 2020

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E MEDIO

corso antincendio è obbligatorio per tutte le attività che hanno almeno un dipendente o collaboratore (socio lavoratore, tirocinante, lavoratore con contratto temporaneo).

Nello specifico, il datore di lavoro o il dirigente devono incaricare una o più figure che ricoprano il ruolo di addetto antincendio (anche loro stessi possono, comunque, ricoprirlo) e quindi frequentare specifici corsi di formazione.

Il rischio incendio sul luogo di lavoro viene classificato in alto, medio e basso: di conseguenza, cambia il monte ore dei corsi e degli aggiornamenti, oltre ai contenuti affrontati. Ecco tutto quello che devi sapere sugli obblighi normativi.

Chi è l’addetto antincendio e di cosa si occupa

Per quanto riguarda le normative, il riferimento in tema di corsi antincendio sono il D.Lgs.81/08 e il DM del 10 marzo 1998, sebbene quest’ultimo sia vicino ad essere sostituito da un nuovo decreto antincendio (qui la bozza con le principali novità in arrivo).

In base a quanto stabilito all’art.18 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza“.

L’addetto antincendio è, dunque, colui che si occupa di:

  • attuare le adeguate misure di sicurezza e prevenzione incendi;
  • gestire lo stato di emergenza correlata al rischio incendio.

Non è detto che all’interno dell’azienda sia previsto un solo addetto alla sicurezza antincendio, anzi: è consigliabile formare un numero di persone tale da garantire sempre, durante l’orario di lavoro, la presenza di figure che sappiano gestire le situazioni di emergenza (turni di lavoro, ferie o assenze non dovrebbero influire negativamente in tal senso: uno o più addetti dovrebbero sempre essere presenti).

In linea di massima, il numero di addetti antincendio può variare a seconda:

  • delle dimensioni dell’azienda;
  • del numero di dipendenti;
  • del grado di rischio dell’attività;
  • di quanto emerso dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal Piano di Emergenza.

Nella scelta degli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà comunque tenere in considerazione anche la predisposizione e le capacità di intervento della persona, per affidarsi a chi sia realmente più adatto a gestire le situazioni di emergenza.

Corso antincendio: rischio alto, medio e basso

L’allegato IX del DM 10 marzo 1998 fornisce un elenco esemplificativo per distinguere le attività in base al grado di rischio incendio, che può essere alto, medio o basso. In ogni caso, va ricordato che nessun corso antincendio può essere svolto in modalità e-learning, in quanto la prova pratica risulta essenziale (anche per il rischio basso).

Vediamo insieme la suddivisione.

Attività a rischio incendio alto

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e s.m.i;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 m²;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con più di 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e di ricovero per anziani;
  • scuole, di ogni ordine e grado, con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con più di 1.000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili, dove si impiegano esplosivi.

Le attività che rientrano in questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 16 ore e aggiornamenti triennali consigliati di 8 ore.

Attività a rischio incendio medio

  • luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (qui l’elenco completo) e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959 (consultabili qui), ad esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Le attività che fanno parte di questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 8 ore e aggiornamenti triennali consigliati di 5 ore.

Attività a rischio incendio basso

Rientrano in questa categoria le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale:

  • sono presenti sostanze scarsamente infiammabili;
  • le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai;
  • non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Le attività che rientrano in questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 4 ore e aggiornamenti triennali consigliati di 2 ore.

Pr.I.Ma.L. s.r.l. è lieta di comunicare che sta per avviare un corso rispondente alle realtà produttive del territorio, pertanto chi ne fosse interessato, può trovare di seguito attraverso la pagina dedicata la richiesta di iscrizione e/o informazioni utili.

Per maggiori informazioni e per richiedere l’iscrizione, visitate la pagina del nostro sito dedicata.

Il numero di posti a disposizione è limitato, quindi consigliamo agli interessati di contattarci il prima possibile.

 

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